scissione non proporzionale


 

Not.  … Sassoli, 24.01.2002, ha scritto:

 

La società Alfa spa, partecipata da due gruppi di soci rispettivamente al 53% ed al 47%, intende procedere alla scissione della stessa mediante costituzione della nuova società Beta spa e "trasferimento" alla stessa di parte del proprio patrimonio (sostanzialmente un immobile strumentale).

 

Alla società Alfa spa parteciperà esclusivamente il primo gruppo di soci, mentre il secondo gruppo parteciperà alla società Beta spa.

 

Indi, chiedo: è lecito nella scissione operare un'alterazione della compagine sociale della società scissa?

 


 

Not.  Bruno Panella:

 

Si chiama scissione non proporzionale (art. 2504 octies, u.c., c.c.).

 

Ti segnalo, peraltro, che il Tribunale di Verona, con decreto a mio avviso non condivisibile (2/12/1999 in Le Società, 4, 2000, pag. 448) ha ritenuto illegittima un'ipotesi simile alla tua.

 


 

Not.  Giuseppe Pappalardo:

 

Penso di no.
Farei una scissione "normale" e poi delle cessioni di quote.